PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti aventi diritto
al risarcimento del danno).

      1. A seguito di inadempimenti da parte dello Stato italiano nell'applicazione della disciplina comunitaria delle quote latte, che siano riconosciuti come tali da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, emesse in data anteriore al 31 marzo 2006, i produttori di latte elencati come ricorrenti nelle relative cause, nonché tutti i produttori che, nelle diverse sedi giurisdizionali, hanno presentato istanza di opposizione ai procedimenti di pagamento del prelievo supplementare, hanno facoltà, previa richiesta all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di ottenere il risarcimento del danno subìto in una o più campagne di commercializzazione comprese tra gli anni 1995-1996 e 2005-2006.
      2. La possibilità di accedere al risarcimento di cui al comma 1 è preclusa ai produttori che, in qualsiasi sede o circostanza, abbiano rinunciato alla opposizione avverso i provvedimenti di pagamento del prelievo supplementare relativi ad una o più campagne e ai produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui all'articolo 10, commi da 34 a 40, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Procedura per la richiesta di risarcimento).

      1. I produttori di cui all'articolo 1 hanno facoltà, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di presentare all'AGEA la richiesta di risarcimento

 

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del danno subìto in uno o più periodi compresi tra gli anni 1995-1996 e 2005-2006, a seguito della non corretta applicazione del regime comunitario delle quote latte da parte dello Stato italiano.
      2. Alla richiesta di cui al comma 1, trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è allegata una perizia del danno subìto e una dichiarazione in cui, sotto la propria responsabilità, il richiedente attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1. In assenza di comunicazioni da parte dell'AGEA, trascorsi due mesi dal ricevimento della richiesta, la stessa è da considerare accolta.
      3. Ai fini della determinazione dell'entità del risarcimento sono considerati i danni diretti, incluse le spese legali e amministrative sostenute per le opposizioni nei giudizi di ogni ordine e grado e per la perizia di cui al comma 2, e i danni indiretti subìti dal produttore.
      4. In caso di accoglimento della richiesta di cui al comma 1, l'entità del risarcimento non può essere superiore all'importo di quanto complessivamente imputato a titolo di prelievo supplementare. Il risarcimento, salvo diversa indicazione da parte del richiedente, è compensato con il prelievo totale imputato allo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono posti a carico del bilancio di funzionamento dell'AGEA, senza ulteriori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.